CSQA Certificazioni S.r.l. - Certificazione di qualità

Certificazioni di qualità e certificazione ambientale


Certificazione ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 22005, OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 27005

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Che cos'è

L'Emission Trading System (EU ETS) è un sistema di scambio  di quote di emissioni dei gas a effetto serra per i paesi dell'Unione Europea. Questo sistema consente a un Paese industrializzato di vendere ad un altro i diritti in eccesso che derivano da una riduzione delle proprie emissioni oltre la soglia sulla quale si è impegnato in base al protocollo di Kyoto.
 
 
Il Protocollo di Kyoto
 
Il Protocollo di Kyoto , entrato in vigore il 16 febbraio 2005, prevede misure per la lotta contro i cambiamenti climatici, stabilendo le basi -giuridiche e non- per la riduzione dei gas effetto serra (GHG) nei Paesi industrializzati.
 
L'accordo si è dato obiettivi impegnativi: ogni singolo Stato infatti entro il quinquennio 2008-2012 dovrà ridurre, in proporzione, il totale di emissioni inquinanti prodotte nel suo territorio, avendo come base di calcolo le emissioni prodotte nel 1990.
 
L'Unione Europea ha aderito nel maggio 2002 al Protocollo, prevedendo la riduzione totale delle proprie emissioni di GHG dell'8%, e stabilendo per ogni Stato membro delle quote specifiche. In particolare l'Italia si è impegnata a ridurre le emissioni del 6,5%.
 
Con l'entrata in vigore del Protocollo gli impegni presi dai singoli stati per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica diventano vincolanti e scatteranno pertanto le sanzioni economiche per quegli Stati che non rispetteranno le regole.
 
 
Il sistema di scambio delle quote
 
Il 13 Ottobre 2003 la Commissione Europea ha pubblicato la Direttiva Europea sul mercato delle emissioni, meglio conosciuto come Emission Trading System (EU ETS).  SINTESI DELLA DIRETTIVA 
 
La Direttiva 2003/87/CE - agli Articoli 9 e 11 - stabilisce che ciascuno Stato membro elabori un piano nazionale che determini le quote totali di emissioni che intende assegnare in periodi determinati (triennio 1º gennaio 2005 - 31 dicembre 2007 e quinquennio 1º gennaio 2008 - 31 dicembre 2012) e le modalità di tale assegnazione.
 
La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati:
1. la necessità per operare di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra
2. l'obbligo di rendere alla fine dell'anno un numero di quote (o diritti) d'emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno.
 
Il 24 gennaio scorso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il MAP (Ministero delle Attività Produttive) hanno trasmesso alla Commissione europea l'integrazione al Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di emissione.
Il documento inviato alla Commissione individua 1210 impianti per il triennio 2005-2007 ai quali sono stati assegnati dei permessi di emissione: questi sono quantitativamente pari a 234 milioni di tonnellate di CO2, che corrispondono a poco meno della metà delle emissioni consentite all'Italia dal Protocollo di Kyoto.
 
Una "riserva" di 64 milioni di tonnellate è stata inoltre prevista per quegli impianti industriali che inizieranno la loro attività nell'arco del triennio.
Inoltre con il DECRETO 26 gennaio 2005 il Ministero prevede l'istituzione del comitato Tecnico previsto dal DLg del 21/5/04.
 
Per approfondimenti nell'applicazione dell'emission Trading nelle aziende agroalimentari.


Punti chiave

Chi sono le categorie rientranti?

Il campo di applicazione della direttiva è esplicato nell' ALLEGATO I ; in particolare è esteso alle emissioni in atmosfera di anidride carbonica  provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta per carta, carta e cartoni.

Sono incluse comunque tutte le aziende con impianto termico con una potenza calorifica di combustione maggiore di 20 MW (Nota esplicativa).

Che cosa è richiesto alle aziende?

  • Ogni installazione interessata dalla Direttiva dovrà ottenere un'autorizzazione per le proprie emissioni, questa descriverà l'installazione in sé, la tecnologia in uso, le fonti di emissioni e le misure di monitoraggio e reporting secondo quanto indicato nelle linee guida della Direttiva.
  • Ogni installazione riceverà quote per le emissioni di CO2 valide per il periodo di tempo 2005-2007 e 2008-2012.
  • Ogni installazione dovrà avere il totale annuale delle proprie emissioni verificate entro il 31 marzo dell'anno successivo.
  • Ogni installazione avrà bisogno di cedere le quote annuali coperte con le proprie emissioni. Il surplus potrà essere negoziato e/o accumulato, ed un eventuale deficit dovrà essere coperto con l'acquisto di quote di emissioni dal mercato.

Le normative europee sono state, attualmente, solo in parte recepite a livello nazionale con il Decreto Legge del 12 novembre 2004, n. 273 che ha fissato:

- il termine del 06/12/04 come data di scadenza per la presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;
- il termine del 30/12/04 per la comunicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione.

Il citato Decreto Legge è stato convertito nella Legge n° 316 del 30/12/04.

Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e per la trasmissione delle informazioni per l'assegnazione delle quote.

Che cosa può fare CSQA?

A partire dal 2006 gli stessi gestori degli impianti dei settori coinvolti devono registrare e comunicare le proprie emissioni di CO2 all'Autorità Nazionale Competente (Ministero dell'Ambiente e delle Attività Produttive) entro il 31 marzo di ogni anno.

Le emissioni devono essere verificate e validate da parte di un organismo indipendente, quale CSQA e non possono superare i limiti annui imposti dalla stessa Autorità.  Eventuali eccedenze sono passibili di sanzioni (inizialmente 40 Euro/t di CO2 in eccesso).

CSQA si è già attivato per svolgere i seguenti servizi:

  • analisi di tutte le attività svolte presso l’impianto e controllo della completezza delle fonti di emissione provenienti dagli impianti soggetti alla Direttiva (analisi strategica);
  • valutazione della correttezza e affidabilità dei dati raccolti per il calcolo o misura delle emissioni comunicate al Ministero (analisi dei processi);
  • accertamento di assenza di errori materiali nei dati d’emissione comunicati e individuazione delle fonti nelle quali sia stato riscontrato un elevato rischio di errore (analisi dei rischi);
  • stesura di un rapporto sul processo di convalida per definire la conformità o meno della comunicazione.
Inoltre, CSQA Certificazioni ha già predisposto una checklist di autovalutazione per la raccolta delle informazioni necessarie per la verifica delle emissioni riportate nella comunicazione al Ministero.


Perché CSQA

CSQA Certificazioni ha ottenuto da parte del Ministero dell'Ambiente l'accreditamento per le verifiche dell'Emission Trading. E' inoltre accreditato dal Sincert per la certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale a fronte della norma ISO 14001. Inoltre è verificatore ambientale accreditato EMAS dal Ministero dell'Ambiente secondo il Regolamento 761/2001.



Ente di certificazione qualità e certificazioni standard ISO 9000 • ISO 9001 • ISO 14000 • ISO 14001 • ISO 22000 • ISO 22005 • OHSAS 18001 • ISO 20000 • ISO 27001 • ISO 27005
Accreditamento EMAS, ISA, SINCERT, IFS e BRC • Responsabilità sociale, rintracciabilità, OGM e etica • SA8000 • ISO 27001