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ORGANIC FAQ

A livello Europeo vige il Regolamento UE 848 del 2018 (compresi relativi allegati) e a livello nazionale si applica anche il decreto Ministeriale attuativo n. 229771 del 20 maggio 2022.

Per poter ottenere la Certificazione biologica occorre innanzitutto scegliere un Organismo di controllo (OdC) tra quelli autorizzati dal Ministero dell’Agricoltura (Masaf). In seguito, va aperto un fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricolo (CAA), il quale su esplicito incarico provvederà a rilasciare la notifica di attività con metodo biologico attraverso i sistemi informatici del SIAN o della Regione di competenza.
Si prosegue con la presentazione del Programma Annuale delle Produzioni (PAP) e dei documenti che saranno necessari durante la prima visita di avvio dell’Odc (contratto di certificazione e descrizione delle misure preventive e precauzionali DMPP). In seguito, l’Odc scelto esegue la prima visita di avvio e se tutto risulta conforme viene rilasciato il Certificato.

Dalla data di rilascio della prima notifica, il tempo per ottenere la certificazione è di massimo tre mesi (entro 90 giorni dalla data di rilascio della notifica).

Il campo di applicazione della normativa europea include tre categorie:
 
  • Prodotti agricoli vivi o non trasformati (incluso il materiale di riproduzione vegetale e l’attività di acquacoltura)
  • Prodotti agricoli trasformati ad uso alimentare
  • Mangimi
Inoltre, il Campo di Applicazione include alcuni prodotti “correlati” all’ Agricoltura:
 
  • Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi
  • mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo, etc.
  • sale
  • bozzoli di bachi da seta
  • gomme e resine naturali
  • cera d’api
  • oli essenziali
  • sughero naturale
  • cotone, non cardato né pettinato
  • lana, non cardata né pettinata
  • pelli grezze e non trattate
  • preparati erboristici tradizionali a base vegetale
Il campo di applicazione include inoltre la certificazione dei gruppi di operatori.
La ristorazione rimane fuori dal Campo di Applicazione (norme nazionali o private).

Si intende un gruppo composto da membri registrati ad un solo gruppo di operatori (con un unico capofiliera) e la dimensione massima che il gruppo può raggiungere è 2000 membri.
Si pone in evidenza che secondo il nuovo regolamento solamente i piccoli agricoltori possono chiedere di far parte del gruppo e precisamente:

a) aziende il cui costo di certificazione individuale rappresenta più del 2% del fatturato bio o il fatturato bio sia sotto i 25.000 €;
b) aziende la cui SAU non vada oltre:
  • 5 Ha
  • 0,5 Ha in caso di colture protette (serre fisse)
  • 15 Ha in caso di pascoli permanenti

Hanno l’obbligo di sottoporsi al sistema di controllo gli operatori che svolgono le attività seguenti:
 
  • produzione
  • preparazione (trasformazione, stoccaggio, confezionamento, etichettatura, distribuzione, importazione da Paesi Terzi)
  • commercializzazione di prodotti biologici senza manipolazione o immagazzinamento (broker), o vendita tramite piattaforme on-line.
Sono esentati dalla certificazione esclusivamente i dettaglianti che vendono i prodotti biologici preconfezionati direttamente al consumatore finale.

L’attività di importazione consiste nell’immissione sul mercato europeo di prodotti biologici provenienti da paesi extra UE (es. Svizzera, UK, Cile, Argentina, Brasile, ecc.)
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QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL BIOLOGICO?

A livello Europeo vige il Regolamento UE 848 del 2018 (compresi relativi allegati) e a livello nazionale si applica anche il decreto Ministeriale attuativo n. 229771 del 20 maggio 2022.

QUAL È L’ITER DA SEGUIRE PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA?

Per poter ottenere la Certificazione biologica occorre innanzitutto scegliere un Organismo di controllo (OdC) tra quelli autorizzati dal Ministero dell’Agricoltura (Masaf). In seguito, va aperto un fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricolo (CAA), il quale su esplicito incarico provvederà a rilasciare la notifica di attività con metodo biologico attraverso i sistemi informatici del SIAN o della Regione di competenza.
Si prosegue con la presentazione del Programma Annuale delle Produzioni (PAP) e dei documenti che saranno necessari durante la prima visita di avvio dell’Odc (contratto di certificazione e descrizione delle misure preventive e precauzionali DMPP). In seguito, l’Odc scelto esegue la prima visita di avvio e se tutto risulta conforme viene rilasciato il Certificato.

QUANTO È LUNGO L’ITER PER POTER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA?

Dalla data di rilascio della prima notifica, il tempo per ottenere la certificazione è di massimo tre mesi (entro 90 giorni dalla data di rilascio della notifica).

QUAL È IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2018/848?

Il campo di applicazione della normativa europea include tre categorie:
 
  • Prodotti agricoli vivi o non trasformati (incluso il materiale di riproduzione vegetale e l’attività di acquacoltura)
  • Prodotti agricoli trasformati ad uso alimentare
  • Mangimi
Inoltre, il Campo di Applicazione include alcuni prodotti “correlati” all’ Agricoltura:
 
  • Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi
  • mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo, etc.
  • sale
  • bozzoli di bachi da seta
  • gomme e resine naturali
  • cera d’api
  • oli essenziali
  • sughero naturale
  • cotone, non cardato né pettinato
  • lana, non cardata né pettinata
  • pelli grezze e non trattate
  • preparati erboristici tradizionali a base vegetale
Il campo di applicazione include inoltre la certificazione dei gruppi di operatori.
La ristorazione rimane fuori dal Campo di Applicazione (norme nazionali o private).

COSA SI INTENDE PER GRUPPI DI OPERATORI?

Si intende un gruppo composto da membri registrati ad un solo gruppo di operatori (con un unico capofiliera) e la dimensione massima che il gruppo può raggiungere è 2000 membri.
Si pone in evidenza che secondo il nuovo regolamento solamente i piccoli agricoltori possono chiedere di far parte del gruppo e precisamente:

a) aziende il cui costo di certificazione individuale rappresenta più del 2% del fatturato bio o il fatturato bio sia sotto i 25.000 €;
b) aziende la cui SAU non vada oltre:
 
  • 5 Ha
  • 0,5 Ha in caso di colture protette (serre fisse)
  • 15 Ha in caso di pascoli permanenti

QUINDI QUALI SONO GLI OPERATORI CHE HANNO L’OBBLIGO DI SOTTOPORSI AL SISTEMA DI CONTROLLO?

Hanno l’obbligo di sottoporsi al sistema di controllo gli operatori che svolgono le attività seguenti:
 
  • produzione
  • preparazione (trasformazione, stoccaggio, confezionamento, etichettatura, distribuzione, importazione da Paesi Terzi)
  • commercializzazione di prodotti biologici senza manipolazione o immagazzinamento (broker), o vendita tramite piattaforme on-line.
Sono esentati dalla certificazione esclusivamente i dettaglianti che vendono i prodotti biologici preconfezionati direttamente al consumatore finale.

COSA SI INTENDE PER IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI DA PAESI TERZI?

L’attività di importazione consiste nell’immissione sul mercato europeo di prodotti biologici provenienti da paesi extra UE (es. Svizzera, UK, Cile, Argentina, Brasile, ecc.)

COSA DEVE FARE UN OPERATORE PER IMPORTARE PRODOTTI BIOLOGICI?

L’operatore responsabile dell’importazione deve preventivamente “notificarsi come importatore”.
A seguito del controllo ufficiale di avvio svolto da un Organismo di Controllo e al rilascio del certificato, il Masaf (Ministero della sovranità alimentare e delle foreste) provvede all’aggiornamento e alla pubblicazione dell’Elenco Nazionale Importatori di Prodotti Biologici. Solo una volta inserito nell’Elenco Nazionale l’operatore avrà l’abilitazione all’importazione.
Per poter iniziare e svolgere l’attività poi, l’importatore (e il primo destinatario) della merce biologica, dovrà preventivamente registrarsi sull’applicativo europeo TRACES (Trade Control and Expert System).

QUAL È LA FUNZIONE DEL CERTIFICATO?

Il certificato, ai sensi dell’art. 35 del Reg. UE 2018/848, è un documento attestante l’inserimento di un operatore nel sistema di controllo.
Tale documento viene emesso dall’organismo di controllo sul sistema europeo denominato TRACES e sul sistema informativo nazionale (SIAN). Ha una validità di 36 mesi.
Il documento riporta elementi obbligatori (es. esempio le attività svolte dall’azienda) ed elementi facoltativi (che vengono inseriti su richiesta dell’operatore) come l’elenco dei prodotti che l’operatore intende commercializzare.

È POSSIBILE CAMBIARE ORGANISMO DI CONTROLLO?

Sì, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, ovvero non devono esserci in corso Non Conformità Gravi e/o Critiche e si deve essere in regola anche sotto il profilo economico (saldo della fattura dell’OdC).

COSA È NECESSARIO FARE PER CAMBIARE ORGANISMO DI CONTROLLO?

È richiesta la compilazione sul portale SIAN o sui portali informatici della Regione di competenza (avvalendosi di un CAA) di una notifica di variazione per cambio OdC. In seguito, l’OdC subentrante chiederà a quello uscente una liberatoria. Entro 15 giorni, se non ci sono impedimenti, il rilascio della liberatoria permetterà al nuovo Ente il proseguimento dell’attività di controllo e certificazione.
Quindi sostanzialmente il percorso è piuttosto semplice.

NONOSTANTE IL CAMBIO DI ORGANISMO DI CONTROLLO È POSSIBILE IMPIEGARE ETICHETTE IN GIACENZA?

Sì, in caso di variazione dell’organismo di controllo l’operatore può utilizzare le scorte di etichette e di altri materiali di imballaggio già stampati alla data di notifica di variazione e riportanti il codice dell’Organismo di Controllo uscente per un periodo pari a 8 mesi a partire dalla data di variazione (Nota Mipaaf 73297 del 29/10/2015) e previo accordo tra gli organismi di controllo.
I due organismi di controllo dovranno collaborare al fine di garantire il corretto utilizzo e smaltimento delle etichette.

UN OPERATORE CERTIFICATO PUÒ AVVALERSI DI UN CONTOTERZISTA PER LO STOCCAGGIO DEL PRODOTTO CONFEZIONATO?

Sì è possibile se il contoterzista è già certificato bio anche da un altro OdC.
Oppure si rende necessario che il contoterzista (magazzino di stoccaggio) sia inserito nella notifica dell’operatore certificato.

È POSSIBILE VERIFICARE SE UN OPERATORE È INSERITO NEL SISTEMA DI CONTROLLO PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE?

Sì, vi è la possibilità di utilizzare il portale nazionale SIAN verificando al link https://www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do la presenza della certificazione. Risulta necessario che l’operatore verifichi la certificazione dei suoi fornitori/clienti/terzisti prima dell’acquisto/vendita del prodotto biologico.

È POSSIBILE OTTENERE LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA ANCHE SE HO DUE LINEE DI PRODUZIONE, UNA BIOLOGICA E UNA CONVENZIONALE?

Sì, è possibile nelle aziende di preparazione alimentare avere delle linee di produzione miste, purché vi sia la possibilità di garantire la separazione spazio/temporale delle lavorazioni in tutte le fasi compreso lo stoccaggio delle materie prime e del prodotto finito.

È POSSIBILE ESPORTARE I PRODOTTI BIOLOGICI REG. 2018/848 FUORI UE? LA CERTIFICAZIONE È VALIDA/RICONOSCIUTA?

Sì, è possibile solamente con alcuni Paesi. Ad esempio, con USA, Canada, Giappone, Sud Corea sono in vigore accordi di equivalenza/commerciali con l’Unione Europea ai sensi del Reg. UE 2018/848 e relativamente solo a taluni prodotti.
In altri Paesi invece (Es. Svizzera e Brasile) è necessario ottenere una certificazione specifica per ciascun Paese.

QUANTO DURA LA CONVERSIONE DEI TERRENI DAL CONVENZIONALE AL BIOLOGICO? QUANTO TEMPO SERVE ATTENDERE PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI?

Il periodo di conversione varia in relazione alla coltura presente in campo al momento della notifica:
  • Vegetali e prodotti vegetali: le norme del regolamento vanno applicate per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina del prodotto vendibile come biologico;
  • Pascoli o prati permanenti: la conversione è di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico;
  • Colture perenni diverse dai foraggi: la conversione è di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.

DOVE È POSSIBILE TROVARE NOTIZIE IN MERITO ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA?

Una azienda che intende iniziare a produrre con il metodo biologico deve innanzitutto conoscere i principali aspetti normativi.
Esiste un portale nazionale denominato Sinab che contiene oltre che la normativa europea e nazionale di riferimento, anche delle notizie relative alle varie categorie di attività. Si lascia di seguito il link per l’accesso: https://www.sinab.it/

LA CERTIFICAZIONE HA UN COSTO?

Sì, l’attività svolta dagli OdC comporta un costo, è possibile chiedere un preventivo e chiedere di vedere il tariffario.