Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con Decreto 9 agosto 2023, ha approvato criteri e modalità di attuazione del Fondo per la Sovranità Alimentare.
Il Decreto concede un aiuto a sostegno delle filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia), del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea vacca-vitello e delle carni bovine con la certificazione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (Sqnz).
Definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 424 della Legge 29 dicembre 2022, numero 197, per il perseguimento delle seguenti finalità:
- sostenere le produzioni di alcuni cereali e proteaginose di base per rafforzare il sistema agricolo a fronte dell'aumento dei costi,
- valorizzare i contratti di filiera, anche con i soggetti attivi nel settore del commercio, del comparto maidicolo, delle proteine vegetali (legumi e soia), del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea vacca-vitello e delle carni bovine Sqnz.
La ripartizione delle risorse disponibili tra le filiere per ciascun anno è così determinato:
- filiera del mais 8 milioni di euro,
- filiera delle proteine vegetali (legumi e soia) 5 milioni di euro,
- filiera del frumento tenero 4 milioni di euro,
- filiera dell'orzo 3 milioni di euro,
- filiera carni bovine collegate alla linea vacca-vitello e delle carni bovine Sqnz 5 milioni di euro.
Ai soggetti beneficiari che hanno sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono soci, contratti di filiera di durata almeno triennale, è concesso l'aiuto descritto di seguito.
Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine vegetali, frumento tenero e orzo, l'impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto deve essere incrementale, rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica, presentata negli ultimi tre anni antecedenti.
Sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario non ha seminato la coltura oggetto dell'aiuto.
Il massimale dell'aiuto per ettaro incrementale è così determinato:
- mais, 400 euro ad ettaro;
- proteine vegetali (legumi e soia), 250 euro ad ettaro;
- frumento tenero, 300 euro ad ettaro;
- orzo, 200 euro ad ettaro.
La superficie indicata nell'impegno di coltivazione annuale o nel contratto deve essere coerente in termini di ettari alla superficie delle colture corrispondenti riportata nel piano di coltivazione dell'anno di domanda di aiuto.
Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini di razze da carne o a duplice attitudine dalla nascita fino all'età di almeno di 8 mesi nel rispetto della linea vacca-vitello, è concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente in allevamento alla data del termine di presentazione delle domande.
Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini dalla nascita fino all'età di almeno di 6 mesi secondo un disciplinare riconosciuto nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia, è concesso un aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento alla data del termine di presentazione delle domande.
L'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti de minimis. Ferma restando il massimale degli aiuti determinati sopra, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il numero di capi bovini allevati.
Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al Decreto. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati sopra fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.
Agea concede nuovi aiuti de minimis di cui al Decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non provocano il superamento del massimale degli aiuti de minimis.
Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento dell'Unione Europea numero 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
In ogni caso è fatto divieto ai soggetti beneficiari di ricevere contributi previsti dal Decreto nel caso in cui abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalità, da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non compatibili.
Il soggetto beneficiario presenta ad Agea apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui al Decreto, secondo modalità definite con atto da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, attraverso il sito internet del gestore stesso, sul quale saranno esplicitate le modalità di presentazione delle domande. (Fonte: Cica Bologna, https://agronotizie.imagelinenetwork.com/)