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Alimenti e mangimi, il nuovo Piano nazionale di emergenza

Le misure che ogni Stato membro deve applicare quando mangimi o alimenti rappresentano un serio rischio sanitario

Alimenti e mangimi, il nuovo Piano nazionale di emergenza

Alimenti e mangimi, il nuovo Piano nazionale di emergenza In attuazione dell’art. 115 del reg.UE 2017/625 sui controlli ufficiali, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’intesa Stato-Regioni (n. 103/CSR del 10 maggio 2023) sul "Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi".

Il Piano, come stabilito dalla normativa europea, riporta le misure che lo Stato membro deve applicare quando mangimi o alimenti rappresentano un serio rischio sanitario, diretto o indiretto nei confronti dell’uomo, degli animali o dell’ambiente.

L’attivazione del Piano è successiva all’individuazione di un pericolo biologico, chimico o fisico in alimenti o mangimi, che non può essere adeguatamente controllato attraverso le consuete misure e comporta l’elaborazione di una strategia operativa per garantire una rapida risposta all'emergenza da parte dell’unità di crisi nazionale.

L’unità di crisi nazionale è gestita al vertice da un Coordinatore di crisi nazionale, il Direttore per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN), insieme alle direzioni generali del ministero, ai NAS, all’Istituto Superiore di Sanità, agli Istituti zooprofilattici e le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente competenti, oltre a qualsiasi soggetto, pubblico o privato che si ritenga utile consultare.

Anche le regioni e le province sono tenute ad attivare un’omologa unità di crisi locale e un omologo coordinatore di contatto con il livello nazionale.

Al fine di attivare il prima possibile il processo di valutazione rapida del rischio, deve essere prontamente portato a conoscenza del Coordinatore di crisi nazionale il riscontro di:
 

  • incidenza anomala di casi di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo o negli animali;
  • isolamento di agenti patogeni a trasmissione alimentare nella popolazione umana attribuibili ad un focolaio di infezione.
In allegato al Piano, sono riportati i punteggi per la classificazione delle emergenze, in base a:
 
  • impatto sulla salute;
  • popolazione potenzialmente esposta;
  • casi clinici;
  • impatto sui media;
  • effetti economici sulla produzione e sulla distribuzione;
  • rintracciabilità dei prodotti.
Sono coinvolti nel Piano i laboratori di riferimento regionali per le malattie a trasmissione alimentare (casi umani) e ogni altro laboratorio che all'occorrenza sia opportuno coinvolgere. I suddetti laboratori, individuati dalle regioni e dalle province autonome, trasmettono al relativo laboratorio nazionale di riferimento i ceppi di microrganismi patogeni isolati o le sequenze dell'intero genoma e i relativi metadati.

Il Ministero della Salute, in accordo con i laboratori nazionali di riferimento, sulla base dell'evoluzione tecnico scientifica e di particolari situazioni epidemiologiche, individua i criteri con cui vengono selezionati gli isolati dei microrganismi per i quali è necessario effettuare il sequenziamento genomico.
 

Per ulteriori approfondimenti leggi l'Intesa Stato-Regioni 103/CSR del 10 maggio 2023. (Fonte: https://www.ceirsa.org)

 

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