A seguito del recente aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) italiani per le costruzioni, adottato il 24 novembre 2025 e in vigore dal 2 febbraio 2026, la Segreteria del Sistema Internazionale EPD (IES) fornisce chiarimenti sull'idoneità delle Dichiarazioni di Prodotto Ambientale (EPD) ai sensi della CAM.I CAM definiscono i requisiti ambientali obbligatori per gli appalti pubblici in Italia, garantendo che prodotti e servizi, in particolare nei settori delle costruzioni e dell'arredamento, rispettino rigorosi criteri di sostenibilità durante tutto il loro ciclo di vita.
Ai sensi della CAM §2.1.2, solo le EPD verificate da un Ente di Certificazione Accreditato (ACB) sono idonee alla conformità CAM.
Le EPD verificate esclusivamente da Verificatori Individuali non possono essere utilizzate come documentazione valida per dimostrare contenuti riciclati, recuperati o di sottoprodotti nelle gare d'appalto pubbliche italiane emesse dopo l'entrata in vigore della nuova CAM.
Linee guida per i proprietari di EPD
I CAM si applicano in una vasta gamma di categorie di prodotti e servizi, tra cui mobili, edilizia, tessuti, veicoli, servizi energetici, illuminazione pubblica, servizi di pulizia, gestione dei rifiuti e catering, tra gli altri.I proprietari di EPD sono incoraggiati a valutare le proprie esigenze specifiche riguardo all'uso degli EPD nel mercato italiano:
- quando è richiesta la conformità CAM, i titolari di EPD dovrebbero rivolgersi a un Ente di Certificazione Accreditato (ACB), preferibilmente uno con esperienza nel mercato italiano
- quando la conformità CAM non è richiesta, i titolari EPD possono continuare a collaborare con Verificatori Individuali o Organismi di Certificazione Accreditati
Questo include 10 ACB con sede in Italia (tra cui CSQA) e altre 14 ACB a livello globale.
L'elenco completo è disponibile qui: Organismi di Certificazione Accreditati.
Fonte: https://www.environdec.com/