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Eco-schema 1 livello 2 e SQNBA: indicazioni da Agea per presentare la domanda

Pubblicata una nuova circolare

Eco-schema 1 livello 2 e SQNBA: indicazioni da Agea per presentare la domanda
Eco-schema 1 livello 2 e SQNBA: indicazioni da Agea per presentare la domanda Per accedere al livello 2 dell’Eco-schema 1 della PAC 2023-2027 è necessario aderire a uno dei disciplinari del SQNBA che prevedono il pascolamento, ovvero quelli redatti per gli allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e per gli allevamenti di suini.

Il 27 giugno Agea ha pubblicato un’apposita circolare su questo tema, di cui riportiamo di seguito i punti salienti.

Presentazione dell’adesione 

Al fine di aderire all’Eco-schema 1, livello 2 è necessario apporre un “flag” nella specifica sezione della Domanda Unificata.
Si precisa che tale richiesta non costituisce l’adesione all’Organismo di Certificazione, ma rappresenta semplicemente la richiesta di pagamento dell’aiuto in questione.

Dunque chi vuole ottenere i ristori previsti dalla PAC deve parallelamente presentare una domanda di adesione a un disciplinare che preveda la possibilità di pascolamento, all’Organismo di Certificazione (OdC) prescelto, tra quelli accreditati all’Ente nazionale di accreditamento Accredia.

Per il 2025 gli agricoltori devono presentare la richiesta di adesione all’Organismo di Certificazione prescelto entro e non oltre il termine del 11 agosto 2025.

Per le campagne 2026 e seguenti la richiesta di adesione all’Odc deve essere presentata entro il termine ultimo – anche tardivo – di presentazione della domanda unificata dell’anno di campagna.

Prerequisiti per l’accesso a SQNBA  

Per la specie bovina i prerequisiti da rispettare per l’accesso al Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale riguardano gli adempimenti normativi in termini di benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, nonché la verifica Classyfarm in autocontrollo entro i 12 mesi precedenti la richiesta della certificazione.

Il soddisfacimento dei prerequisiti d’accesso
si evince dall’indicatore verde del semaforo presente sul cruscotto Classyfarm, consultabile sia dall’agricoltore che dall’ Organismo di Certificazione, e permette di avviare l’iter di certificazione.

Durante le verifiche iniziali viene valutata, poi, la conformità a tutti i requisiti del SQNBA.

Per il requisito relativo al consumo del medicinale veterinario, l’Organismo di Certificazione deve verificare su ClassyFarm che l’allevamento rientri nelle soglie (DDD) previste dal disciplinare.

Rilascio della certificazione

Nel momento in cui viene riconosciuta la conformità all’allevamento e rilasciata la certificazione, l’azienda viene iscritta nell’elenco degli allevamenti controllati ed è tenuta a mantenere invariate tutte le condizioni e i requisiti previsti dallo specifico disciplinare e dal Piano dei Controlli dell’OdC.

controlli relativi al pascolamento devono essere effettuati, nel primo anno di adesione, sul 100% degli aderenti al SQNBA e la certificazione dell’adempimento di tale obbligo è condizionante il pagamento del premio dell’Eco schema 1, livello 2.

L’esecuzione dei controlli da parte degli Organismi di Certificazione deve rispettare specifiche scadenze temporali al fine di permettere l’erogazione dell’anticipo ovvero del saldo del premio da parte degli Organismi Pagatori:
  • se i controlli saranno effettuati entro il 30 settembre 2025, gli allevatori potranno beneficiare dell’anticipazione del contributo previsto per l’Eco-schema 1, livello 2 a partire dal 16 ottobre 2025, nelle modalità definite da Agea coordinamento con successiva circolare;
  • se i controlli saranno completati nel periodo 30 settembre – 31 dicembre 2025, gli allevatori riceveranno il contributo relativo al medesimo Eco-schema 1, livello 2 a saldo, nei tempi e modalità stabilite da Agea Coordinamento con successiva circolare.

Deroghe

L’adesione al sistema SQNBA, prevista per il Livello 2, non è obbligatoria per:
  • gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo;
  • gli allevamenti bovini di piccole dimensioni, ovvero allevamenti di massimo 20 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente, previa autorizzazione della Regione o Provincia autonoma competente. In questo caso l’obbligo di pascolamento sarà verificato dall’ente che ha autorizzato la deroga. Senza deroga ufficiale anche i piccoli allevamenti devono aderire al SQNBA. (Fonte: https://www.ruminantia.it/)

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