Pubblicata la Raccomandazione (UE) 2026/1801 della Commissione, del 24 luglio 2026, sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine nei mangimi (GU L, 28.7.2026).Il nuovo testo sostituisce le raccomandazioni 2006/576/CE e 2013/165/UE e introduce valori di riferimento aggiornati, applicabili dal 1° luglio 2027 (dal 1° ottobre 2027 per granoturco, sorgo, soia e girasole).
Perché cambia la normativa
Dal 2006 (e dal 2013 per le tossine T-2 e HT-2) i valori di riferimento sulle micotossine nei mangimi erano rimasti sostanzialmente invariati.Da allora l'EFSA ha pubblicato una serie di nuovi pareri scientifici (tra il 2017 e il 2023) che hanno permesso di individuare punti di riferimento più aggiornati per gli effetti avversi sulla salute animale — in alcuni casi più restrittivi, ad esempio per deossinivalenolo in cavalli, polli da carne e tacchini, per fumonisine in pollame e cavalli e per tossine T-2/HT-2 in pecore e bovini.
La Commissione ha quindi deciso di rivedere integralmente il quadro, sostituendo i due atti precedenti con un unico nuovo testo.
Le principali novità per le aziende
1. Nuovi valori di riferimento, più dettagliati e differenziati per specieLe tabelle in allegato aggiornano i limiti per cinque micotossine — deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2+HT-2 e fumonisine B1+B2 — sia per le materie prime (cereali, granoturco, soia, semi oleaginosi, prodotti della barbabietola da zucchero, insilati, farine di foraggio, ecc.) sia per i mangimi completi, con soglie specifiche per numerose categorie di animali (suini, vitelli, agnelli, capretti, cani, gatti, equini, pollame, tacchini, anatre, leporidi, animali da pelliccia, animali acquatici, ruminanti da latte e da ingrasso).
2. Obbligo di integrazione nei sistemi HACCP
Gli operatori del settore mangimistico sono invitati ad applicare questi valori di riferimento all'interno del proprio sistema HACCP, individuandoli come limiti critici nei punti critici di controllo per prevenire, eliminare o ridurre il rischio da micotossine.
3. Analisi simultanea e monitoraggio della co-occorrenza
Si raccomanda di analizzare i campioni simultaneamente per tutte e cinque le micotossine, per valutare il grado di occorrenza concomitante — un aspetto rilevante perché più tossine presenti insieme possono avere effetti combinati sulla salute animale.
4. Mangimi complementari: calcolo proporzionale
Per i mangimi complementari il valore di riferimento va calcolato in proporzione alla quota prevista nella razione giornaliera, senza però superare il livello risultante dal valore di riferimento delle materie prime impiegate.
5. Obblighi di trasparenza e informazione lungo la filiera
In caso di superamento dei valori di riferimento, gli operatori devono fornire all'acquirente informazioni chiare sul tenore di micotossine dei prodotti immessi sul mercato, per garantirne comunque la conformità ai requisiti di sanità e qualità leale previsti dal regolamento (CE) n. 767/2009.
Per i mangimi destinati alla somministrazione diretta agli animali, in caso di superamento va condotta una valutazione del rischio per assicurare la conformità ai requisiti di sicurezza dei mangimi (regolamento (CE) n. 178/2002), applicando se necessario misure di attenuazione del rischio.
I fornitori di materie prime devono comunicare ai fabbricanti di mangimi composti informazioni sufficienti sul tenore di micotossine, tenendo conto delle prassi contrattuali già in uso tra le imprese.
6. Segnalazione dati all'EFSA
Stati membri e operatori del settore sono invitati a trasmettere ogni anno, entro il 30 giugno, i dati di monitoraggio dell'anno precedente all'EFSA, secondo gli standard SSD (Standard Sample Description) per alimenti e mangimi.
7. Misure precauzionali obbligatorie in caso di superamento
Mangimi che superano i valori di riferimento possono essere immessi sul mercato o utilizzati solo se operatori e agricoltori adottano misure precauzionali a tutela della salute animale; gli Stati membri sono chiamati a vigilare sulla loro effettiva applicazione.
Cosa devono fare fin da ora le aziende
- Aggiornare i piani HACCP e i capitolati di acquisto con i nuovi valori di riferimento, differenziati per materia prima e specie animale di destinazione.
- Rivedere i protocolli di campionamento e analisi, prevedendo la ricerca simultanea delle cinque micotossine.
- Formalizzare i flussi informativi con i fornitori (contratti, schede tecniche, certificati di analisi) per garantire la tracciabilità del tenore di micotossine lungo la filiera.
- Pianificare per tempo l'adeguamento: i nuovi valori si applicano dal 1° luglio 2027, con proroga al 1° ottobre 2027 per granoturco, sorgo, soia, girasole e relativi derivati — un margine utile per adeguare procedure interne, contratti di fornitura e sistemi di controllo qualità.
In sintesi
Pur trattandosi di una raccomandazione — quindi priva di efficacia vincolante diretta — il documento definisce lo standard di riferimento che Stati membri, autorità di controllo e mercato utilizzeranno per valutare l'accettabilità di materie prime e mangimi.Le aziende del settore mangimistico e gli allevatori sono quindi chiamati ad allinearsi per tempo ai nuovi valori, evitando rischi commerciali e di non conformità quando le nuove soglie diventeranno operative.