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Regolamento UE sugli imballaggi: dal 12 agosto i primi obblighi

Cosa devono fare le aziende

Regolamento UE sugli imballaggi: dal 12 agosto i primi obblighi
Regolamento UE sugli imballaggi: dal 12 agosto i primi obblighi Dal 12 agosto 2026 sono operativi i primi obblighi del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR), il testo che sostituisce la storica Direttiva 94/62/CE e ridisegna, in modo uniforme in tutti gli Stati membri, le regole su progettazione, immissione sul mercato e fine vita degli imballaggi.

Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, le nuove norme sono direttamente applicabili in ogni Paese UE, senza bisogno di recepimento nazionale: una differenza sostanziale rispetto al passato, che riduce la frammentazione tra le legislazioni dei singoli Stati membri e rafforza il mercato unico degli imballaggi.

Il PPWR era entrato in vigore l'11 febbraio 2025, ma la sua applicazione concreta è scaglionata su un orizzonte pluriennale che arriva fino al 2040.

Il 12 agosto 2026 rappresenta solo la prima tappa di questo percorso.

Cosa cambia da subito (12 agosto 2026)

Le novità che si applicano fin da ora riguardano soprattutto sostanze, documentazione e responsabilità degli operatori:
  • Restrizione sui PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti. Non è più possibile immettere sul mercato UE imballaggi per alimenti (contenitori da asporto, involucri per fast food, sacchetti per popcorn da microonde, carta da forno, scatole per pizza, ecc.) che contengano sostanze perfluoroalchiliche oltre i limiti previsti. L'obiettivo è ridurre l'esposizione a queste sostanze persistenti, dette "forever chemicals", sia per la salute dei consumatori sia per l'ambiente.
  • Dichiarazione di Conformità UE. I fabbricanti devono predisporre questo documento prima di immettere l'imballaggio sul mercato europeo, attestando la conformità ai requisiti del Regolamento.
  • Documentazione tecnica e marcature. Diventano obbligatorie informazioni e marcature che permettano di identificare e contattare il fabbricante o l'importatore dell'imballaggio.
  • Definizioni armonizzate. Il PPWR uniforma a livello UE le definizioni di fabbricante, produttore, importatore e distributore, con obblighi differenziati a seconda del ruolo ricoperto nella filiera (un'azienda può ricoprire più ruoli contemporaneamente).
  • Registrazione ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR). Resta comunque necessario continuare a rispettare i regimi EPR nazionali già esistenti: il PPWR si aggiunge, per ora, come livello ulteriore di conformità europea, senza ancora sostituirli.
  • Imballaggi già in circolazione: quelli immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono, in linea di principio, continuare a circolare; quelli immessi dopo questa data devono invece rispettare i nuovi requisiti.

Le prossime tappe: 2028 e 2030

Il calendario del PPWR prevede l'entrata in vigore graduale di ulteriori obblighi:
  • Dal 2028 entrerà in applicazione un sistema di etichettatura armonizzato in tutta l'UE, pensato per facilitare la raccolta differenziata e aumentare l'efficienza di riciclo e compostaggio. È previsto anche un codice QR con informazioni aggiuntive sulla composizione dell'imballaggio e sulle modalità di raccolta, che sostituirà l'attuale sistema basato sulla Decisione 97/129/CE.
  • Dal 2030 scatterà la maggior parte degli obblighi sostanziali, tra cui:
    • limiti allo spazio vuoto negli imballaggi e obiettivi di riduzione dei rifiuti generati;
    • obiettivi di riutilizzo per specifiche categorie di imballaggio;
    • restrizioni su alcuni formati di plastica monouso di piccole dimensioni, ad esempio nel settore alberghiero e della ristorazione;
    • requisito che tutti gli imballaggi siano riciclabili;
    • contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata negli imballaggi in plastica;
    • contributi EPR modulati in base alla classe di riciclabilità (classi A-C) e accesso prioritario ai materiali riciclati per i produttori, in proporzione agli imballaggi immessi sul mercato.

Perché conviene muoversi già ora

Anche se le scadenze più impegnative sono nel 2028 e nel 2030, gli operatori che oggi immettono imballaggi sul mercato UE, li importano da Paesi extra-UE o li distribuiscono devono già confrontarsi con i nuovi obblighi documentali e sostanziali.

Le aree su cui concentrarsi nel breve periodo:
  • Capire il proprio ruolo nella filiera (fabbricante, importatore, distributore, produttore ai fini EPR) perché gli obblighi cambiano di conseguenza.
  • Verificare la presenza di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti e, se necessario, sostituire fornitori o materiali.
  • Predisporre la Dichiarazione di Conformità UE e organizzare la documentazione tecnica a supporto.
  • Centralizzare i dati sugli imballaggi, oggi spesso dispersi tra fornitori, email e fogli di calcolo, in un unico dossier che raccolga riferimenti normativi, regole di mercato e prove di conformità.
  • Continuare a rispettare i regimi EPR nazionali già in vigore, monitorando in parallelo le indicazioni delle autorità nazionali, che nel 2026 restano il riferimento operativo accanto al PPWR.
  • Chi importa da Paesi extra-UE dovrebbe verificare che la documentazione richiesta sia pronta prima dell'arrivo della merce in dogana, per evitare ritardi o contestazioni.
La Commissione europea ha pubblicato una raccolta di FAQ per facilitare l'applicazione uniforme del Regolamento, oltre a un documento di orientamento specifico sulle nuove restrizioni PFAS (marzo 2026).

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