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Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: pubblicata la nuova UNI/PdR 202:2026

Il documento annulla e sostituisce il Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-17

Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: pubblicata la nuova UNI/PdR 202:2026
Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: pubblicata la nuova UNI/PdR 202:2026 UNI, in collaborazione con Accredia, ha pubblicato il 24 settembre 2026 la UNI/PdR 202:2026 “Regole e requisiti per la certificazione della rintracciabilità nelle filiere agroalimentari a fronte della UNI EN ISO 22005:2008”.
Il documento è scaricabile gratuitamente


La Prassi è stata elaborata dal Tavolo UNI “Certificazione della rintracciabilità nelle filiere agroalimentari”, a cui ha partecipato anche CSQA.

La UNI/PdR 202:2026 definisce i requisiti aggiuntivi applicabili alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per il rilascio di certificazioni accreditate della rintracciabilità agroalimentare secondo la UNI EN ISO 22005:2008.

Il documento annulla e sostituisce il Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-17, diventando il nuovo riferimento unico per gli Organismi di Certificazione (OdC) accreditati.

L'obiettivo è rendere più chiari e omogenei i criteri con cui vengono valutati e certificati i sistemi di rintracciabilità, consentendo alle organizzazioni certificate di dimostrare il proprio impegno nella qualità e nella rintracciabilità delle produzioni, attraverso un efficace sistema di controllo, contribuendo così alla fiducia dei consumatori e alla trasparenza nei confronti del mercato.

La Prassi evidenzia la rilevanza di questo approccio per gli operatori agroalimentari e mangimistici e per le catene distributive.

Cosa deve definire il sistema di rintracciabilità

Uno degli aspetti centrali della UNI/PdR 202 è la precisa individuazione degli elementi che caratterizzano il sistema certificato.
In relazione agli obiettivi stabiliti dall'azienda, il sistema deve documentare in maniera sistematica le materie prime, i prodotti e i servizi utilizzati nelle attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, distribuzione e logistica comprese nel perimetro della certificazione.

In particolare, devono essere chiaramente identificati prodotto, Unità Minima Rintracciabile (UMR), obiettivi, elementi tracciati, estensione e profondità del sistema, oltre alle organizzazioni coinvolte nel caso della rintracciabilità di filiera.

La Prassi lascia all'organizzazione richiedente la possibilità di definire profondità, estensione ed elementi del sistema in coerenza con i propri obiettivi; spetta poi all'Organismo di Certificazione verificarne la coerenza.

Più attenzione ai controlli lungo la filiera

Per i sistemi di filiera, ogni organizzazione coinvolta deve assumere formalmente l'impegno a rispettare le procedure concordate attraverso un accordo di filiera.

Al capo filiera è attribuito un ruolo centrale: deve verificare gli accordi con gli operatori aderenti e assicurare controlli sulle diverse fasi della filiera secondo intervalli pianificati.

Il campionamento degli operatori da sottoporre a verifica deve essere stabilito attraverso una valutazione del rischio, considerando, tra gli altri elementi, gli obiettivi e gli elementi tracciati, gli esiti delle prove di rintracciabilità e dei bilanci di massa, le eventuali non conformità e i reclami. Tale analisi deve essere rivalutata annualmente.

Prove di rintracciabilità e bilanci di massa

Particolare rilievo assumono anche le verifiche effettuate dall'Organismo di Certificazione.
Durante gli audit iniziali e di sorveglianza, l'OdC deve verificare la conformità del sistema alla UNI EN ISO 22005:2008 ed effettuare e registrare una prova di rintracciabilità e un bilancio di massa.

Deve inoltre accertare che l'organizzazione utilizzi correttamente ed efficacemente i bilanci di massa come strumento per valutare l'efficacia del sistema.

La UNI/PdR stabilisce inoltre criteri specifici per determinare il numero di siti da sottoporre a verifica, sia in fase di prima certificazione sia nelle successive attività di sorveglianza.

Certificati e comunicazione al mercato

La nuova Prassi interviene anche sulla formulazione dello scopo di certificazione, che deve fornire informazioni precise sul prodotto o componente interessato, sugli obiettivi, sulla profondità e sull'estensione del sistema, sugli elementi tracciati e sull'UMR.

Un aspetto particolarmente importante per le aziende riguarda la comunicazione.

Se la produzione primaria è esclusa dal sistema certificato, ad esempio, non possono essere utilizzate nel certificato o nella comunicazione commerciale espressioni che possano far ritenere che fasi quali allevamento, campo o azienda agricola rientrino nel perimetro certificato.

Per dichiarazioni relative all'origine geografica, la produzione primaria deve invece essere compresa nel sistema, salvo la presenza di specifiche garanzie ufficiali.

La Prassi precisa inoltre che nel certificato non possono comparire dichiarazioni estranee allo schema di certificazione e quindi non oggetto della valutazione dell'OdC: tra gli esempi citati figurano DOP, IGP, STG e la dichiarazione da agricoltura biologica.

Perché è importante per le aziende agroalimentari

La UNI/PdR 202:2026 contribuisce a creare un quadro più uniforme per la certificazione accreditata della rintracciabilità, chiarendo che cosa viene effettivamente certificato, quali informazioni devono essere controllate e come deve essere verificata la filiera.

Per le imprese, disporre di un sistema di rintracciabilità certificato secondo la UNI EN ISO 22005:2008 e le nuove regole della UNI/PdR 202 può quindi rappresentare uno strumento per rafforzare la trasparenza della filiera, rendere verificabili le informazioni associate ai prodotti e comunicare in maniera più chiara al mercato il perimetro e gli obiettivi del sistema di rintracciabilità.

La nuova Prassi assume particolare interesse per aziende agricole, imprese di trasformazione, operatori del settore mangimistico, imprese della logistica e distribuzione e organizzazioni capofiliera che adottano o intendono adottare sistemi certificati di rintracciabilità.

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