Il Parlamento europeo ha approvato il 17 giugno 2026 il nuovo regolamento sulle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), note a livello comunitario come New Genomic Techniques (NGT).È la prima revisione organica delle norme UE sugli OGM dal 2001 e introduce un quadro normativo semplificato per la maggior parte delle nuove varietà vegetali.
La decisione
L'Aula di Strasburgo ha confermato in via definitiva l'intesa politica raggiunta con il Consiglio UE lo scorso dicembre, approvando il futuro quadro normativo sulle nuove tecniche genomiche.Si tratta, secondo gli osservatori, di una riforma che aggiorna regole ferme dal 2001 e introduce una distinzione tra le nuove tecniche genomiche e gli OGM tradizionali, con l'obiettivo di favorire la ricerca e lo sviluppo di varietà più resistenti ai cambiamenti climatici, alle malattie e alla siccità.
Due categorie, due regimi normativi
Il regolamento divide le piante ottenute con le TEA in due categorie con obblighi molto diversi:NGT 1
Riguarda modifiche genetiche giudicate equivalenti a quelle ottenibili in natura o tramite miglioramento genetico convenzionale.Queste varietà riceveranno un trattamento normativo analogo a quello delle piante tradizionali, ma saranno correttamente etichettate come "Piante NGT1".
L'obbligo di etichettatura riguarderà però solo la fase delle sementi: saranno etichettati solo i semi, niente etichettatura per i prodotti derivati, né B2B né B2C.
NGT 2
Comprende modifiche genetiche più ampie o complesse, incluse le piante modificate per tollerare erbicidi e quelle sviluppate per produrre sostanze insetticide, escluse a priori dal percorso semplificato.Per questa categoria rimane obbligatoria una valutazione del rischio approfondita e la necessità di ottenere un'autorizzazione preventiva prima della commercializzazione, oltre a tracciabilità ed etichettatura piena lungo tutta la filiera.
Inoltre, i singoli Stati membri mantengono la facoltà di limitarne o vietarne la coltivazione sul proprio territorio.
Brevetti e accesso al mercato delle sementi
Uno dei nodi più discussi nel negoziato è stato quello della proprietà intellettuale.Il regolamento non riscrive il sistema brevettuale europeo, ma introduce nuovi obblighi di trasparenza: chi richiede la registrazione di una pianta NGT-1 dovrà indicare tutte le domande di brevetto in corso o i brevetti già concessi collegati a quella varietà, informazioni che confluiranno in un database pubblico consultabile dagli operatori.
È inoltre previsto un codice di condotta per le imprese sementiere e garanzie per evitare un'eccessiva concentrazione del mercato delle sementi, oltre alla tutela del diritto degli agricoltori a conservare e reimpiantare le sementi.
Entro un anno dall'entrata in vigore, la Commissione UE dovrà pubblicare uno studio sull'impatto dei brevetti sull'innovazione, sull'accesso alle sementi da parte degli agricoltori e sulla competitività del settore sementiero europeo, con eventuali proposte correttive.
Biologico: nessuna apertura
Il regolamento chiude la porta all'uso delle TEA nel biologico: le piante NGT 1 e NGT 2 non potranno essere utilizzate nella produzione biologica. È prevista però una clausola di salvaguardia per le aziende bio: la presenza tecnicamente inevitabile di piante NGT di categoria 1 non costituirà una violazione delle regole sul biologico.Tempistiche per le imprese
Il Regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ma la maggior parte delle disposizioni sarà applicabile soltanto dopo ventiquattro mesi.Le aziende hanno quindi una finestra di circa due anni per adeguare processi, etichettature ed eventuali strategie di approvvigionamento delle sementi.
Cosa devono valutare ora le aziende
- Sementiere e vivaisti: prepararsi agli obblighi di etichettatura "NGT1" sui sacchi di semente e alla dichiarazione dei brevetti collegati in vista dell'iscrizione nel database pubblico europeo.
- Aziende agricole: monitorare l'evoluzione dell'offerta di varietà NGT1 (più resistenti a siccità, fitopatie e stress termici) e valutare l'impatto sulla coesistenza con produzioni convenzionali o biologiche.
- Operatori del biologico: verificare le procedure di controllo lungo la filiera, dato il divieto di impiego delle TEA pur con la clausola di tolleranza per presenza accidentale.
- Industria alimentare e mangimistica: tenere presente che, per i prodotti NGT1, non sono previsti obblighi di etichettatura su alimenti e mangimi derivati, a differenza dei prodotti NGT2 che restano pienamente tracciati.
- Uffici legali e R&D: seguire da vicino lo studio della Commissione sui brevetti, atteso entro un anno dall'entrata in vigore, che potrebbe portare a modifiche del quadro su licenze e accesso al materiale genetico.