È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2026 la Legge 21 aprile 2026, n. 75, che introduce disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, modificando il titolo VIII del libro secondo del codice penale. Le nuove norme entrano in vigore il 29 maggio 2026 e riguardano chiunque operi nella filiera agroalimentare.
La legge crea un nuovo Capo II-bis dedicato ai "Delitti contro il patrimonio agroalimentare" e introduce tre nuove fattispecie di reato:
- la frode alimentare (art. 517-sexies),
- il commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies)
- e un articolo sulle pene accessorie e aggravanti (art. 517-octies).
Chi mette in circolazione alimenti che sa essere non genuini o difformi da quanto dichiarato — per origine, provenienza, qualità o quantità — risponde di frode alimentare (art. 517-sexies) e rischia la reclusione da due mesi a un anno e una multa da 1.000 a 4.000 euro.
La punibilità è tuttavia esclusa quando la condotta è di lieve entità, per quantità o valore esiguo del prodotto o in assenza di concreto pregiudizio per il consumatore o il mercato.
Più severo il trattamento previsto per il commercio con segni mendaci (art. 517-septies): chi utilizza indicazioni false o ingannevoli sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità degli alimenti — anche attraverso canali digitali e comunicazioni a distanza — rischia la reclusione da tre a diciotto mesi e una multa fino a 20.000 euro.
La norma colpisce espressamente le condotte realizzate online, ampliando il perimetro rispetto alla disciplina previgente.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, il giudice può disporre come pena accessoria la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, per una durata compresa tra cinque giorni e tre mesi (art. 517-octies).
Le pene base sono inoltre aumentate in presenza di specifiche aggravanti:
- condotte relative a denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette,
- uso di falsi documenti di trasporto,
- prodotti spacciati come biologici privi di certificazione,
- o fatti di rilevante entità quantitativa.
Il regime più rigoroso riguarda la contraffazione di DOP e IGP (art. 517-quater, significativamente inasprito): chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine protette rischia ora la reclusione da uno a quattro anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro, con un aggravio sensibile rispetto alla precedente pena massima di due anni. (Fonte: https://www.anmvioggi.it/)