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CHE COS'È

Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n. 1221 (che ha abrogato e inglobato il Reg. 761/2001, la Decisione 2001/681/CE e la Decisione 2006/193/CE).

Al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.

EMAS, in quanto strumento importante del piano d’azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», è inteso a:
  • promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale
  • la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi
  • l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali
  • un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate
  • il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate

CSQA è un verificatore accreditato EMAS specializzato in alcuni settori grazie alla sua esperienza ventennale nel settore della certificazione.

PUNTI CHIAVE

Il Regolamento prevede l’obbligatorietà:
  • dell’esistenza di un SGA, sistema di Gestione Ambientale (v. ISO 14001)
  • della redazione di un'analisi ambientale
  • della effettuazione di audit interni
  • della redazione di una Dichiarazione Ambientale (DA) e sua convalida (previa verifica) da parte di un Verificatore ambientale (accredito o abilitato a seconda della scelta del Paese membro in cui avviene la registrazione)
  • della registrazione ufficiale dell’Organismo Competente (in Italia il Comitato Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit – Sezione EMAS) per poter ottenere anche l’uso del logo Emas

Per Verifica si intende procedure di valutazione della conformità svolta da un verificatore ambientale al fine di accertare se l’analisi ambientale, la politica, il SGA e l’audit ambientale interno e la sua attuazione sono conformi alle disposizione del 1221/2009.

Per Convalida si intende la conferma, da parte del Verificatore Ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella DA e nella DA aggiornata e di eventuali ulteriori informazioni ambientali sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del regolamento 1221/2009.

VANTAGGI

L'adesione ad EMAS consente:
  • la riorganizzazione interna e conseguente crescita dell'efficienza
  • la riduzione dei costi a seguito di una razionalizzazione nell'uso delle risorse e nell'adozione di tecnologie più pulite
  • la crescita della motivazione dei dipendenti e della loro partecipazione, con conseguente riduzione delle conflittualità interne
  • la creazione di un rapporto di maggiore fiducia con gli organismi preposti al controllo ambientale e con quelli che rilasciano le autorizzazioni
  • la riduzione delle probabilità di eventi che possono arrecare danno all'ambiente
  • maggiori garanzie in termini di certezza del rispetto delle normative ambientali
  • la crescita delle conoscenze tecnico-scientifiche e loro uso per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientale
  • la riduzione del carico burocratico (corsie preferenziali) per le organizzazioni aderenti ad EMAS
  • maggiori garanzie di accesso ai finanziamenti per le piccole imprese
  • l'incremento del valore patrimoniale per la garanzia di una corretta gestione ambientale che ne esalta la valutazione

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