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Controlli sui residui di farmaci veterinari: pubblicato il D.Lgs. 178/2026

Nuove disposizioni sui controlli ufficiali in vigore dal 23 ottobre

Controlli sui residui di farmaci veterinari: pubblicato il D.Lgs. 178/2026
Controlli sui residui di farmaci veterinari: pubblicato il D.Lgs. 178/2026 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 il Decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 178.

Entra in vigore il 23 ottobre 2026 e dà attuazione al Regolamento delegato (UE) 2022/1644 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646.

Si tratta dei controlli ufficiali sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o additivi per mangimi, e sui relativi residui. Riguarda anche le sostanze vietate o non autorizzate.

A chi interessa

Allevamenti, mangimifici, macelli e stabilimenti di trasformazione di alimenti di origine animale.
Interessa inoltre importatori e operatori che commercializzano prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi.

Le principali novità

1. Il Piano nazionale residui (PNR) in tre componenti.
Piano mirato: campionamenti basati sul rischio su animali e alimenti prodotti in Italia e negli altri Stati membri.

Piano di sorveglianza: campionamento casuale, con metodi analitici ad alte prestazioni.

Piano paesi terzi: controlli su animali e prodotti importati, per verificare la conformità alla normativa UE e il principio di reciprocità. Il Ministero della salute o le autorità territoriali possono disporre controlli mirati anche in fase di commercializzazione, per i prodotti di Paesi terzi destinati direttamente al consumatore finale.

2. Attività di “extrapiano”.
Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome possono pianificare controlli aggiuntivi rispetto alla programmazione standard, su specifiche categorie animali o prodotti. Gli operatori possono quindi essere campionati anche al di fuori del piano ordinario.

3. Governance e tracciabilità dei dati.
Il Ministero della salute è l’autorità centrale: aggiorna ogni anno il PNR e coordina i servizi centrali e regionali.
Sarà affiancato da un gruppo di lavoro permanente di 13 esperti, il “Gruppo residui”, da nominare con decreto ministeriale entro 120 giorni.
Campionamenti, esiti analitici, cause delle non conformità e azioni correttive vengono registrati nel sistema NSIS/RaDISAN. Le Regioni possono istituire nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria (N.O.R.V.).

4. Campionamento e analisi.
I campioni sono prelevati e analizzati secondo il Reg. (UE) 2017/625, il D.Lgs. 27/2021, il Reg. (UE) 2021/808 e le indicazioni operative del Ministero. Le analisi sono svolte dagli Istituti zooprofilattici sperimentali o, in casi particolari, da altri laboratori individuati dal Ministero.

5. Gestione delle non conformità.
In caso di non conformità sospetta o accertata, le azioni devono essere immediate.
Servono a individuare origine ed entità del problema, stabilire le responsabilità dell’operatore, assicurare che ponga rimedio e impedire il ripetersi.
L’autorità competente comunica la non conformità subito a Regione, ASL di origine, IZS e Ministero della salute.

6. Tutela dell’operatore.
In caso di contestazione si applicano gli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 27/2021, cioè controperizia e controversia. Ricordiamo i termini previsti da quelle norme: 15 giorni dalla comunicazione dell’esito sfavorevole per chiedere la controperizia documentale, e 30 giorni per attivare la controversia davanti all’Istituto superiore di sanità.
Questi termini sono perentori.

7. Coordinamento normativo.
Il decreto modifica il D.Lgs. 158/2006 sul divieto di sostanze ormonali, tireostatiche e beta-agoniste. Le misure di controllo sui residui escono da quel testo, con l’abrogazione degli artt. 9, 11, 12 e 20 e degli allegati I-IV.

Cosa cambia per le aziende della filiera agroalimentare?

Le disposizioni interessano in particolare gli allevamenti, gli operatori della filiera zootecnica, le imprese di trasformazione degli alimenti di origine animale e gli importatori.

Pur riguardando principalmente l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali, il decreto richiama l'importanza di una gestione rigorosa dei rischi connessi all'impiego delle sostanze farmacologicamente attive.

Per le aziende diventa quindi particolarmente importante:
  • garantire la corretta gestione e tracciabilità dei trattamenti veterinari;
  • verificare il rispetto dei tempi di attesa e dei limiti massimi di residui;
  • mantenere efficaci procedure di autocontrollo e gestione dei fornitori;
  • assicurare la disponibilità delle registrazioni e della documentazione necessaria durante le verifiche ufficiali;
  • predisporre procedure efficaci per la gestione delle eventuali non conformità.
Questi aspetti rappresentano indicazioni operative di attenzione per le imprese, da valutare in relazione agli obblighi già applicabili e non nuovi adempimenti indistintamente introdotti dal decreto.

Per le imprese agroalimentari, la corretta gestione dei medicinali veterinari, il monitoraggio dei residui e l'efficacia dei sistemi di autocontrollo costituiscono elementi fondamentali non soltanto per garantire la conformità legislativa, ma anche per rafforzare la sicurezza dei prodotti, l'affidabilità delle filiere e la fiducia dei consumatori.

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