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Direttiva Greenwashing: dal 27 settembre nuovi obblighi per le imprese sulle comunicazioni ambientali

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Direttiva Greenwashing: dal 27 settembre nuovi obblighi per le imprese sulle comunicazioni ambientali
Direttiva Greenwashing: dal 27 settembre nuovi obblighi per le imprese sulle comunicazioni ambientali L'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2024/825 — nota come "Direttiva Greenwashing" o "Empowering Consumers Directive" (EmpCo) — con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026.
Il decreto è già formalmente in vigore dal 24 marzo 2026, ma le nuove disposizioni diventano pienamente applicabili dal 27 settembre 2026: da quella data le imprese sono tenute ad adeguarsi, pena sanzioni.

Cosa modifica il decreto

Il provvedimento interviene in profondità sul Codice del Consumo, rafforzando la protezione contro le dichiarazioni ambientali fuorvianti utilizzate nelle comunicazioni commerciali.

Tra le novità principali:
  • il divieto di utilizzare affermazioni generiche o non comprovate,
  • una definizione più precisa di "asserzione ambientale" e "marchio di sostenibilità",
  • nuovi obblighi informativi su durabilità e riparabilità dei prodotti. 
In particolare, il decreto vieta esplicitamente asserzioni ambientali generiche: l'uso di termini come "ecologico", "green" o "amico della natura" senza una prova di eccellenza delle prestazioni ambientali pertinenti diventa sanzionabile. 

Marchi di sostenibilità: stop all'autocertificazione

Un punto centrale del recepimento italiano riguarda la certificazione di parte terza: le etichette di sostenibilità non possono più essere "auto-dichiarate" o create internamente senza una verifica esterna basata su standard internazionali o nazionali riconosciuti.

Il nuovo Dlgs, infatti, pone al centro la certificazione di parte terza quale strumento imprescindibile per contrastare il fenomeno del greenwashing.

Chi vigila e quali sanzioni

Il controllo sull'applicazione delle nuove regole è affidato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
L'impatto non riguarda solo le grandi aziende: la normativa si applica a chi ha rapporti con i consumatori finali ma anche con le microimprese, e coinvolge trasversalmente siti web aziendali, imballaggi, schede prodotto e materiali di marketing in generale.

Un limite ancora aperto

Un aspetto rilevante da tenere presente: la Direttiva 2024/825 non impone metodologie obbligatorie di verifica delle asserzioni ambientali, ma solo requisiti "qualitativi".

A colmare questo vuoto avrebbe dovuto pensarci la separata Direttiva Green Claims, più tecnica e stringente — ma i negoziati europei sono attualmente sospesi, il che lascia alle imprese meno indicazioni operative puntuali su "come" dimostrare un claim, pur restando pienamente in vigore l'obbligo di dimostrarlo.

Il collegamento con la normazione tecnica

La Direttiva prevede anche un'etichetta armonizzata per identificare i prodotti coperti da garanzia commerciale di durabilità, e i temi di durabilità/riparabilità/riciclabilità rimandano al concetto di circolarità.

Su questo fronte la norma tecnica UNI/TS 11820 (aggiornata nel 2024) offre già alle imprese un metodo strutturato per misurare il livello di circolarità della propria organizzazione con un punteggio finale.

timeline_direttiva_greenwashing.jpgCosa fare da subito

  • Verificare che marchi e claim ambientali/sociali in uso siano riconducibili a schemi di certificazione accreditati
  • Eliminare formulazioni generiche non supportate da evidenze ("green", "eco-friendly" ecc.)
  • Mappare tutti i touchpoint a rischio: sito, packaging, schede prodotto, materiali di marketing
  • Valutare strumenti come la UNI/TS 11820 per documentare la circolarità
Attenzione: essere pronti anche senza attendere la futura Direttiva Green Claims, poiché gli obblighi sono già vincolanti dal 27 settembre.


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