Il 12 novembre 2026 entrerà in vigore il Decreto Legislativo 28 settembre 2026, n. 197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2026, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali.
Il provvedimento modifica il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), introducendo una disciplina specifica per i grandi allevamenti di suini e pollame, con l'obiettivo di prevenire e ridurre l'inquinamento, migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e favorire la decarbonizzazione del settore zootecnico.
Tra le novità più significative, l'integrazione della tutela del benessere animale nella disciplina ambientale degli allevamenti, attraverso un maggiore coordinamento tra gestione delle emissioni, sanità animale e misure di controllo.
Quali allevamenti sono interessati
La nuova disciplina individua gli allevamenti soggetti agli obblighi sulla base di soglie dimensionali espresse in Unità di Bestiame Adulto (UBA), calcolate attraverso coefficienti specifici per le diverse categorie animali.
Le disposizioni si applicano agli allevamenti che raggiungono almeno:
-
350 UBA per i suini;
-
300 UBA per le galline ovaiole;
-
280 UBA per le altre categorie di pollame;
-
380 UBA per gli allevamenti misti di suini e pollame.
Sono previste specifiche esclusioni per gli allevamenti suinicoli biologici e per determinate forme di allevamento estensivo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.
Il decreto introduce inoltre disposizioni sul cumulo delle capacità produttive: installazioni vicine o collegate sotto il profilo gestionale, economico o giuridico potranno essere considerate unitariamente ai fini della verifica delle soglie.
Nuovi obblighi per la gestione ambientale
Il provvedimento introduce un regime specifico di autorizzazione o registrazione ambientale, le cui procedure saranno definite dalle Regioni e dalle Province autonome, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee.
Le aziende interessate dovranno garantire una gestione delle proprie attività orientata alla prevenzione dell'inquinamento e al controllo delle prestazioni ambientali.
Particolare attenzione viene riservata a:
-
Monitoraggio delle emissioni: controllo e documentazione delle emissioni e delle prestazioni ambientali dell'allevamento.
-
Gestione degli effluenti zootecnici: adozione di tecniche idonee a prevenire l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.
-
Riduzione degli impatti ambientali: contenimento delle emissioni, in particolare di ammoniaca, e delle perdite di nutrienti, come azoto e fosforo.
-
Efficienza nell'utilizzo delle risorse: miglioramento della gestione di acqua, energia e materiali.
-
Applicazione delle norme operative europee: rispetto delle condizioni e delle tecniche previste per le diverse tipologie di allevamento.
Il nuovo sistema mira a rendere più strutturata la gestione ambientale delle attività zootecniche, favorendo il monitoraggio e il miglioramento continuo delle prestazioni.
Il benessere animale entra nel Testo Unico Ambientale
Una delle novità più rilevanti riguarda il riconoscimento esplicito del benessere animale nell'ambito della disciplina ambientale degli allevamenti.
Il decreto stabilisce infatti che le nuove disposizioni si applicano facendo salva la normativa in materia di benessere degli animali e prevedendo un raccordo con quella relativa alla sanità animale.
Questo principio assume particolare importanza nell'applicazione delle misure di controllo e delle eventuali sanzioni.
In presenza di gravi inadempienze che comportino rischi per la salute umana o un significativo deterioramento dell'ambiente, le autorità competenti potranno disporre la sospensione delle attività.
L'eventuale sospensione dovrà tuttavia essere attuata con tempi e modalità compatibili con il benessere degli animali presenti nell'allevamento.
La nuova disciplina rafforza così un approccio integrato, nel quale la prevenzione dell'inquinamento e la tutela degli animali devono essere considerate congiuntamente.
Tempi di applicazione: adeguamento graduale
Sebbene il decreto entri in vigore il 12 novembre 2026, l'applicazione dei nuovi obblighi agli allevamenti seguirà un calendario progressivo, collegato alle disposizioni operative europee.
Il regime transitorio prevede l'applicazione delle nuove regole:
-
Dopo 4 anni per gli allevamenti con almeno 600 UBA;
-
Dopo 5 anni per quelli con almeno 400 UBA;
-
Dopo 6 anni per le altre strutture comprese nelle nuove soglie.
I termini decorrono secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie, in relazione alle norme operative europee, e non automaticamente dalla data di entrata in vigore del decreto.
Nel frattempo, continueranno ad applicarsi le disposizioni autorizzative vigenti.
Le certificazioni CSQA a supporto della sostenibilità degli allevamenti
L'evoluzione normativa rafforza l'importanza di strumenti in grado di supportare le aziende zootecniche nella gestione degli impatti ambientali, nella misurazione delle emissioni e nel miglioramento del benessere animale.
In questo contesto, le certificazioni e le verifiche indipendenti CSQA rappresentano strumenti utili per adottare modelli organizzativi strutturati, monitorare le prestazioni e valorizzare l'impegno verso una produzione più sostenibile.
Tra le principali soluzioni disponibili:
-
ISO 14001 – Sistemi di Gestione Ambientale: consente alle aziende di identificare e gestire gli aspetti ambientali delle proprie attività, monitorare le prestazioni, presidiare gli obblighi di conformità e definire obiettivi di miglioramento continuo. È particolarmente utile per affrontare in modo sistematico la gestione delle emissioni, degli effluenti zootecnici e delle risorse naturali.
-
UNI EN ISO 14064-1 – Gas a effetto serra: permette di quantificare e rendicontare le emissioni e le rimozioni di gas serra a livello di organizzazione. La verifica indipendente dell'inventario GHG contribuisce a rafforzare l'affidabilità dei dati ambientali e a supportare le strategie di riduzione delle emissioni climalteranti, comprese quelle generate dalle attività zootecniche.
-
SQNBA – Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale: certificazione volontaria finalizzata a valorizzare l'adozione di requisiti di salute e benessere animale superiori ai minimi di legge, secondo i disciplinari applicabili. Rappresenta uno strumento per qualificare le produzioni zootecniche e rafforzare la trasparenza lungo la filiera.
-
EMAS – Sistema comunitario di ecogestione e audit: consente alle organizzazioni di valutare, gestire e migliorare le proprie prestazioni ambientali attraverso un sistema verificato e una dichiarazione ambientale convalidata, favorendo la trasparenza delle informazioni verso istituzioni, clienti e stakeholder.
Questi strumenti non sostituiscono gli obblighi legislativi e autorizzativi, ma possono contribuire a una gestione più efficace dei processi aziendali, integrando controllo degli impatti ambientali, riduzione delle emissioni e attenzione al benessere animale.
Cosa cambia per le aziende zootecniche
Per gli allevamenti interessati, il nuovo quadro normativo rappresenta un passaggio verso una gestione più strutturata, misurabile e documentata degli impatti ambientali.
Le aziende dovranno verificare il proprio inquadramento rispetto alle nuove soglie, valutare i titoli autorizzativi e programmare gli eventuali interventi necessari per adeguare impianti, procedure operative e sistemi di monitoraggio.
L'adeguamento progressivo offre l'opportunità di pianificare gli investimenti e integrare gli obiettivi di conformità normativa con strategie più ampie di sostenibilità.
Riduzione delle emissioni, efficienza delle risorse, tutela ambientale e benessere animale diventano così elementi sempre più interconnessi nella gestione degli allevamenti.
Un'evoluzione che richiede alle imprese zootecniche di prepararsi per tempo, valorizzando sistemi di gestione, strumenti di verifica indipendente e processi di miglioramento continuo