Dal 12 agosto 2026 diventano applicabili le prime disposizioni del Regolamento UE 2025/40 (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation), il nuovo testo europeo su imballaggi e rifiuti di imballaggio. Il Regolamento sostituisce la precedente direttiva 94/62/CE e, a differenza di questa, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza bisogno di recepimento nazionale.
La norma riguarda tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE, indipendentemente dal materiale, dal settore produttivo o dal contesto d'uso: coinvolge quindi non solo i grandi produttori, ma progressivamente anche imprese artigiane, commerciali, agroalimentari, turistiche e della ristorazione.
Cosa cambia già dal 12 agosto
Le disposizioni che diventano operative da questa data sono in particolare:- Restrizioni sulle sostanze (art. 5): conferma del limite complessivo per piombo, cadmio, mercurio e cromo (100 mg/kg) e nuove restrizioni sui PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti.
- Valutazione di conformità obbligatoria: i fabbricanti devono effettuare la valutazione di conformità dell'imballaggio prima dell'immissione sul mercato, predisponendo documentazione tecnica e Dichiarazione UE di Conformità (art. 39 e allegato VIII).
- Obblighi per importatori e distributori: verifica che gli imballaggi immessi sul mercato rispettino i requisiti del Regolamento.
- Conservazione della documentazione: 5 anni per gli imballaggi monouso, 10 anni per quelli riutilizzabili, da mettere a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
- Giustificazione qualitativa di minimizzazione dell'imballaggio (art. 10): principio generale secondo cui il packaging va progettato riducendo peso e volume al minimo necessario (i limiti quantitativi vincolanti arriveranno solo nel 2030).
- Registrazione EPR (Responsabilità Estesa del Produttore): il PPWR armonizza il quadro europeo, ma gli adempimenti restano nazionali. Chi vende in più Paesi UE deve registrarsi presso il sistema competente di ciascuno Stato (CONAI in Italia, LUCID/VerpackG in Germania, Citeo in Francia, Ecoembes in Spagna).
Cosa arriva più avanti
Non tutto scatta subito. Restano da definire, tramite futuri atti delegati e di esecuzione della Commissione europea:
Cosa devono fare le aziende adesso
Le associazioni di categoria (tra cui CNA) invitano le imprese a muoversi da subito, pur senza allarmismi:- Mappare e classificare tutti gli imballaggi utilizzati.
- Individuare il proprio ruolo nella filiera (fabbricante, importatore, distributore, e-commerce/marketplace).
- Raccogliere dai fornitori le informazioni tecniche necessarie a documentare la conformità.
- Verificare gli obblighi di registrazione EPR in ciascun Paese UE in cui si vende, anche tramite marketplace.
- Predisporre la documentazione di conformità (dichiarazione UE, fascicolo tecnico) per gli imballaggi immessi sul mercato dal 12 agosto in poi.