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Imballaggi, dal 12 agosto scattano i nuovi obblighi europei

Cosa devono fare subito le aziende

Imballaggi, dal 12 agosto scattano i nuovi obblighi europei
Imballaggi, dal 12 agosto scattano i nuovi obblighi europei Dal 12 agosto 2026 diventano applicabili le prime disposizioni del Regolamento UE 2025/40 (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation), il nuovo testo europeo su imballaggi e rifiuti di imballaggio. I

l Regolamento sostituisce la precedente direttiva 94/62/CE e, a differenza di questa, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza bisogno di recepimento nazionale.

La norma riguarda tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE, indipendentemente dal materiale, dal settore produttivo o dal contesto d'uso: coinvolge quindi non solo i grandi produttori, ma progressivamente anche imprese artigiane, commerciali, agroalimentari, turistiche e della ristorazione.

Cosa cambia già dal 12 agosto

Le disposizioni che diventano operative da questa data sono in particolare:
  • Restrizioni sulle sostanze (art. 5): conferma del limite complessivo per piombo, cadmio, mercurio e cromo (100 mg/kg) e nuove restrizioni sui PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti.
  • Valutazione di conformità obbligatoria: i fabbricanti devono effettuare la valutazione di conformità dell'imballaggio prima dell'immissione sul mercato, predisponendo documentazione tecnica e Dichiarazione UE di Conformità (art. 39 e allegato VIII).
  • Obblighi per importatori e distributori: verifica che gli imballaggi immessi sul mercato rispettino i requisiti del Regolamento.
  • Conservazione della documentazione: 5 anni per gli imballaggi monouso, 10 anni per quelli riutilizzabili, da mettere a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
  • Giustificazione qualitativa di minimizzazione dell'imballaggio (art. 10): principio generale secondo cui il packaging va progettato riducendo peso e volume al minimo necessario (i limiti quantitativi vincolanti arriveranno solo nel 2030).
  • Registrazione EPR (Responsabilità Estesa del Produttore): il PPWR armonizza il quadro europeo, ma gli adempimenti restano nazionali. Chi vende in più Paesi UE deve registrarsi presso il sistema competente di ciascuno Stato (CONAI in Italia, LUCID/VerpackG in Germania, Citeo in Francia, Ecoembes in Spagna).
Nota: alcuni obblighi non si applicano agli imballaggi in carta e cartone, e un atto delegato del 25 febbraio 2026 ha introdotto esenzioni specifiche, tra cui film estensibili e reggette usati per la stabilizzazione dei carichi in trasporto.

Cosa arriva più avanti

Non tutto scatta subito. Restano da definire, tramite futuri atti delegati e di esecuzione della Commissione europea:

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Cosa devono fare le aziende adesso

Le associazioni di categoria (tra cui CNA) invitano le imprese a muoversi da subito, pur senza allarmismi:
  • Mappare e classificare tutti gli imballaggi utilizzati.
  • Individuare il proprio ruolo nella filiera (fabbricante, importatore, distributore, e-commerce/marketplace).
  • Raccogliere dai fornitori le informazioni tecniche necessarie a documentare la conformità.
  • Verificare gli obblighi di registrazione EPR in ciascun Paese UE in cui si vende, anche tramite marketplace.
  • Predisporre la documentazione di conformità (dichiarazione UE, fascicolo tecnico) per gli imballaggi immessi sul mercato dal 12 agosto in poi.

Perché conviene muoversi in anticipo

Al di là dell'adempimento normativo, le imprese che si adeguano per tempo possono trasformare l'obbligo in un vantaggio competitivo: differenziazione sul mercato, miglioramento della reputazione e posizionamento come leader nella sostenibilità del packaging, in un contesto in cui ogni cittadino europeo genera oggi quasi 190 kg di rifiuti da imballaggio l'anno.

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