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Greenwashing: New rules for companies, clarifications on inventory management

MIMIT clarifies how to manage existing products, packaging and labels, avoiding waste and unnecessary costs

Greenwashing: New rules for companies, clarifications on inventory management
Greenwashing: New rules for companies, clarifications on inventory management

Dal 27 settembre 2026 sono applicabili le nuove disposizioni europee contro il greenwashing, introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825, conosciuta come Empowering Consumers for the Green Transition, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30.

La normativa rafforza la tutela dei consumatori rispetto alle comunicazioni ambientali ingannevoli, introducendo requisiti più rigorosi per le dichiarazioni di sostenibilità, i marchi ambientali e le informazioni sulle caratteristiche dei prodotti.

Per le aziende, una delle questioni più rilevanti riguarda la gestione delle scorte: cosa succede ai prodotti già confezionati? È necessario modificare immediatamente le etichette? Gli imballaggi acquistati prima dell'applicazione delle nuove regole possono ancora essere utilizzati?

A queste domande rispondono i chiarimenti pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), attraverso una circolare e specifiche FAQ dedicate all'applicazione della normativa.

Prodotti già realizzati: possibile l'esaurimento delle scorte

Un primo chiarimento riguarda i prodotti fabbricati e confezionati prima del 27 settembre 2026.

Il MIMIT precisa che i prodotti già esistenti a tale data possono continuare a essere commercializzati anche successivamente, purché sia possibile documentarne la precedente produzione o il confezionamento e siano adottate misure ragionevoli e proporzionate per garantire una corretta informazione ai consumatori.

L'obiettivo è evitare che l'applicazione delle nuove disposizioni comporti automaticamente il ritiro dal mercato o la distruzione di prodotti già realizzati.

Nella valutazione delle tempistiche assume particolare importanza la shelf life, ossia il periodo entro il quale il prodotto è destinato a essere consumato o utilizzato.

Per gli alimenti, il riferimento è alla data di scadenza o al termine minimo di conservazione; per i prodotti non alimentari, alle eventuali indicazioni sulla durata utile.

Etichette e imballaggi: maggiore flessibilità per le aziende

Un'altra questione riguarda le scorte di materiali di confezionamento.

Secondo i chiarimenti ministeriali, anche gli imballaggi e le etichette già prodotti o acquistati prima del 27 settembre 2026 possono rientrare nella gestione delle scorte esistenti, consentendone l'utilizzo successivo secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Il MIMIT individua un periodo orientativo di sei mesi per il loro esaurimento, da valutare tenendo conto delle specificità dei settori produttivi, dei cicli di approvvigionamento e delle caratteristiche dei prodotti.

Non si tratta quindi di un'autorizzazione generalizzata a utilizzare indefinitamente materiali non conformi, ma di un approccio che punta a conciliare la tutela dei consumatori con le esigenze operative delle imprese e con la prevenzione degli sprechi.

Cosa cambia per le dichiarazioni ambientali

Le nuove disposizioni introducono un quadro più rigoroso per le comunicazioni commerciali rivolte ai consumatori.

In particolare, viene rafforzato il contrasto alle dichiarazioni ambientali generiche, come "green", "ecologico" o "rispettoso dell'ambiente", quando non supportate dai requisiti previsti dalla normativa.

Sono inoltre introdotte restrizioni sull'utilizzo dei marchi di sostenibilità, che devono basarsi su sistemi di certificazione conformi ai requisiti normativi oppure essere istituiti da autorità pubbliche.

Particolare attenzione è dedicata anche alle dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future, che devono essere sostenute da impegni verificabili, obiettivi misurabili e piani di attuazione credibili.

La sostenibilità comunicata al mercato deve quindi trovare riscontro in elementi concreti, documentabili e verificabili.

Cosa devono fare le aziende

Alla luce delle nuove disposizioni e dei chiarimenti ministeriali, le imprese sono chiamate a valutare alcuni aspetti prioritari:

  • Verificare le dichiarazioni ambientali presenti su prodotti, confezioni, siti web e materiali promozionali, controllandone la conformità.

  • Mappare le scorte esistenti di prodotti finiti, etichette e imballaggi, distinguendo i materiali precedenti al 27 settembre 2026 da quelli successivi.

  • Conservare le evidenze documentali relative alle date di produzione, confezionamento e acquisto dei materiali.

  • Pianificare l'aggiornamento delle etichette, coordinando le attività di marketing, qualità, acquisti e produzione.

  • Verificare l'utilizzo di marchi e certificazioni ambientali, assicurandosi che rispettino i requisiti della nuova disciplina.

Dalla conformità normativa alla credibilità delle dichiarazioni ambientali

Le nuove regole rappresentano un cambiamento importante nel modo in cui le aziende comunicano la sostenibilità dei propri prodotti e delle proprie attività.

L'obiettivo non è limitare la valorizzazione degli impegni ambientali, ma garantire che le informazioni rivolte ai consumatori siano trasparenti, attendibili e supportate da evidenze verificabili.

In questo contesto, le certificazioni indipendenti, quando conformi ai requisiti applicabili, possono rappresentare uno strumento importante per rafforzare la credibilità delle informazioni ambientali e la fiducia del mercato.

Per le imprese, adeguarsi alla nuova normativa significa quindi non soltanto prevenire il rischio di pratiche commerciali scorrette, ma anche valorizzare in modo più efficace e credibile i propri risultati di sostenibilità.
 


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