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Certificati bianchi, certificazioni al centro delle nuove regole

Pubblicato il Decreto per promuovere l’efficienza energetica

Certificati bianchi, certificazioni al centro delle nuove regole
Certificati bianchi, certificazioni al centro delle nuove regole E’ stato pubblicato (GU n. 211 dell’11 settembre scorso) il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 luglio 2025, che riguarda l’aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 115/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento riconosce un ruolo chiave alle certificazioni accreditate e introduce benefici aggiuntivi per i progetti di efficienza energetica realizzati da soggetti dotati di sistemi di gestione o certificazioni ambientali rilasciati sotto accreditamento.

In base al provvedimento, infatti, i certificati vengono rilasciati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a fronte di un risparmio energetico addizionale, conseguito grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica.

Questo risparmio è la differenza, espressa in Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP), tra il consumo di baseline (il consumo energetico primario di riferimento prima dell’intervento) e il consumo energetico.

I certificati bianchi rappresentano titoli negoziabili e possono essere scambiati e valorizzati su una piattaforma dedicata del Gestore Mercati Energetici (GME).

Per l’ammissione al meccanismo dei certificati bianchi, è necessario presentare un apposito progetto, che rispetti i contenuti individuati all’allegato 1 del provvedimento, e trasmetterlo al GSE.

Possono presentare progetti:
  • Soggetti obbligati a rispettare gli obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico, anche attraverso società controllanti ovvero separate, partecipate, controllate o operanti in affiliazione commerciale. Rientrano in questa categoria i distributori di energia elettrica e gas naturale che, alla data del 31 dicembre, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.
  • Tutti i distributori di gas ed energia diversi da quelli sopradescritti.
  • Soggetti pubblici o privati che, per tutta la durata della vita utile del progetto, sono in possesso della certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352 o hanno nominato un esperto in gestione dell’energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o sono in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.
Le certificazioni trovano un loro riconoscimento anche all’allegato 2 “Modalità di riconoscimento dei certificati bianchi”.

Il decreto prevede benefici aggiuntivi per i progetti che integrano le certificazioni:
i progetti di efficienza energetica basati su diagnosi energetiche (conformi al D.Lgs. 102/2014) e realizzati da soggetti titolari dotati di sistemi di gestione aziendale certificati ISO 50001, EMAS, ISO 14001 o ISO 14005, o altre certificazioni ambientali di prodotto (come ISO 14067, ISO 14046, ISO 14052), ricevono un risparmio energetico addizionale del 2% per l’intera vita utile, fino a un massimo di 40 TEP ulteriori.
(Fonte: https://www.accredia.it/)

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