
Il provvedimento riconosce un ruolo chiave alle certificazioni accreditate e introduce benefici aggiuntivi per i progetti di efficienza energetica realizzati da soggetti dotati di sistemi di gestione o certificazioni ambientali rilasciati sotto accreditamento.
In base al provvedimento, infatti, i certificati vengono rilasciati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a fronte di un risparmio energetico addizionale, conseguito grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica.
Questo risparmio è la differenza, espressa in Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP), tra il consumo di baseline (il consumo energetico primario di riferimento prima dell’intervento) e il consumo energetico.
I certificati bianchi rappresentano titoli negoziabili e possono essere scambiati e valorizzati su una piattaforma dedicata del Gestore Mercati Energetici (GME).
Per l’ammissione al meccanismo dei certificati bianchi, è necessario presentare un apposito progetto, che rispetti i contenuti individuati all’allegato 1 del provvedimento, e trasmetterlo al GSE.
Possono presentare progetti:
- Soggetti obbligati a rispettare gli obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico, anche attraverso società controllanti ovvero separate, partecipate, controllate o operanti in affiliazione commerciale. Rientrano in questa categoria i distributori di energia elettrica e gas naturale che, alla data del 31 dicembre, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.
- Tutti i distributori di gas ed energia diversi da quelli sopradescritti.
- Soggetti pubblici o privati che, per tutta la durata della vita utile del progetto, sono in possesso della certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352 o hanno nominato un esperto in gestione dell’energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o sono in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.
Il decreto prevede benefici aggiuntivi per i progetti che integrano le certificazioni:
i progetti di efficienza energetica basati su diagnosi energetiche (conformi al D.Lgs. 102/2014) e realizzati da soggetti titolari dotati di sistemi di gestione aziendale certificati ISO 50001, EMAS, ISO 14001 o ISO 14005, o altre certificazioni ambientali di prodotto (come ISO 14067, ISO 14046, ISO 14052), ricevono un risparmio energetico addizionale del 2% per l’intera vita utile, fino a un massimo di 40 TEP ulteriori.
(Fonte: https://www.accredia.it/)